Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 24/07/2002

c) le immersioni subacquee, autorizzate, disciplinate e contingentate dall'ente gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali

d) la navigazione a motore ai natanti come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994, n. 378, esclusivamente per raggiungere con la rotta pił breve gli ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore e, comunque, a velocitą non superiore a cinque nodi, nonchč la navigazione a vela e a remi

e) la navigazione a motore, a velocitą non superiore a cinque nodi, per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore

f) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore

g) l'esercizio della pesca professionale, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dall'art. 19 del Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, compatibilmente alle esigenze di tutela dell'area, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa

h) le attivitą di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta; alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nei detti comuni alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa

i) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo riservata ai soli residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nei modi e nei luoghi disciplinati dall'ente gestore

l) il prelievo per soli motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.

8. La zona "C" di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella cartografia allegata al presente Decreto, come delimitato al precedente art. 2.

9. Nelle zone "C", oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati

a) la navigazione libera, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10 lettere d), e) e l), del presente articolo

b) l'ancoraggio libero fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera f) del presente articolo

c) l'ormeggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 10, lettera g) del presente articolo

d) la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera h) del presente articolo

e) la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, lettera m) del presente articolo

f) la pesca subacquea.

10. Nelle zone "C", oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, sono consentiti

a) la balneazione

b) le visite guidate subacquee, disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali

c) le immersioni subacquee, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore, compatibilmente all'esigenza di tutela dei fondali

d) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni come definiti ai sensi della Legge 16 giugno 1994, n. 378, e, comunque, a velocitą non superiore a dieci nodi, nonchč la navigazione a vela e a remi

e) la navigazione a motore, a velocitą non superiore a dieci nodi, ai mezzi di trasporto marittimi e alle unitą adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, anche subacquee, come disciplinate dall'ente gestore

f) l'ancoraggio come disciplinato dall'ente gestore in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, sentita la commissione di riserva

g) l'ormeggio in zone individuate e opportunamente attrezzate con gavitelli e ormeggi predisposti e/o disciplinati dall'ente gestore

i) le attivitą di pescaturismo, autorizzate e disciplinate dall'ente gestore nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, riservate ai pescatori professionisti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nel detto comune alla data di entrata in vigore del presente Decreto

l) l'accesso e la navigazione alle navi adibite all'esercizio della pesca professionale dei pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonchč alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale negli stessi comuni alla data di entrata in vigore del presente Decreto e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa

m) la pesca sportiva con lenza e canna senza mulinello da fermo, riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonchč ai non residenti specificamente autorizzati dall'ente gestore

n) il prelievo per motivi di studio di specie vegetali o animali e di formazioni geologiche e minerali, autorizzato e disciplinato dall'ente gestore.

11. All'interno dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", al fine di garantire il raggiungimento dei pił elevati obiettivi di qualitą ambientale, sono consentiti, sentito l'ente gestore e la commissione di riserva; gli interventi per la manutenzione e l'eventuale adeguamento alle normative nazionali e regionali vigenti degli impianti per lo smaltimento delle acque di scarico, nonchč la realizzazione di eventuali nuovi impianti previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente Decreto.

12. Eventuali interventi previsti nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti a livello regionale e comunale alla data di pubblicazione del presente Decreto per il completamento, l'ampliamento o la messa in sicurezza delle strutture portuali comprese nel perimetro dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" saranno realizzabili nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione d'impatto ambientale, d'intesa con l'ente gestore dell'area marina protetta e sentita la commissione di riserva.

13. Le attivitą sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo, sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore fino all'entrata in vigore del regolamento dell'area marina protetta di cui all'art. 8 del presente Decreto.

Art. 5.

1. La gestione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" č affidata, con successivo Decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, d'intesa con la Regione siciliana e sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua ripartizione, con Euro 258.228,45 a gravare sul capitolo 2756 (gia 3957) dell'unitą previsionale di base 5.1.2.1 (ex 8.1.2.1) "Difesa del mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchč con la somma iniziale di Euro 103.291,38 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 2757 (gią 3958) della predetta unitą previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entrambe per l'esercizio finanziario 2002.

2. Successivamente si provvederą ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio sul medesimo capitolo 2756 dell'unitą previsionale di base 5.1.2.1 "Difesa del mare", una somma non inferiore a Euro 258.228,45 per le attivitą finalizzate al funzionamento dell'area marina protetta.

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 19, comma 7, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 17, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, č effettuata dalla capitaneria di porto competente, nonchč dalle polizie degli enti locali delegati alla gestione dell'area.

Art. 8.

1. Il regolamento dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine", formulato entro centottanta giorni dall'individuazione dell'ente delegato alla gestione, anche sulla base ell'esperienza condotta nell'applicazione, delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente

art. 4, commi 4, 7 e 10, viene approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394, d'intesa con la Regione siciliana.

2. Nel suddetto regolamento potrą essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.

Art. 9.

1. Nel tratto di mare compreso nella penetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine", istituita con Decreto dell'Assessore al territorio e all'ambiente del 1 settembre 1997, ricadente nella zona "A" dell'area marina protetta prospiciente l'Isola delle Femmine, i divieti e le deroghe previsti dall'art. 4, commi 3 e 4, del presente Decreto entreranno in vigore successivamente all'emanazione da parte della Regione siciliana dei provvedimenti necessari per l'esclusione del suddetto tratto di mare dalla perimetrazione della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine", e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2005.

2. La gestione del tratto di mare di cui al comma 1 del presente articolo, resta affidata all'ente gestore della riserva naturale regionale "Isola delle Femmine" sino al 16 gennaio 2005, termine a partire dal quale la suddetta gestione rientrerą tra le competenze dell'ente gestore dell'area marina protetta "Capo Gallo-Isola delle Femmine".

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente Decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalitą indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socioeconomico per una migliore tutela e valorizzazione delle aree interessate.

Roma, 24 luglio 2002 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 158

 

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